Aree idonee per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dalla normativa nazionale, sono idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili le aree elencate nell’allegato B della Legge Provinciale 2 maggio 2022 n. 4 ovvero:

  1. area per servizi infrastrutturali e discariche;
  2. area produttiva industriale-artigianale;
  3. aree miste commerciali, terziarie e produttive;
  4. aree estrattive effettive e cave;
  5. siti ancora da bonificare di interesse nazionale individuati ai sensi dell'art. 252 del Codice dell'Ambiente e siti di interesse locale individuati secondo l'art. 251 del Codice dell'Ambiente, coordinati con l'articolo 77 bis comma 10 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl;
  6. discariche non controllate e bonificate ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl;
  7. area di servizio per la mobilità;
  8. strada esistente o da potenziare;
  9. aree a parcheggio.

I Comuni attraverso una variante semplificata al Piano Regolatore Generale  possono individuare puntualmente nel prg ulteriori aree idonee, con particolare riguardo alle aree compromesse, alle aree non più utilizzate per altri scopi e alle aree acquisite al patrimonio dell’ente pubblico in esito a procedimenti repressivi di abusi edilizi.

Nelle aree idonee, per il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata si applicano le seguenti semplificazioni:

  • L’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art.64 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n.15 è sostituita da un parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del suddetto parere la struttura competente in materia di energia provvede comunque alla domanda;
  • I termini del procedimento sono ridotti di un terzo.
Torna all'inizio