Solare, fotovoltaica e termica

Impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonte fotovoltaica e solare

Per promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal d.lgs 8 novembre 2021 n.199, la Legge Provinciale 2 maggio 2022 n. 4, “Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022” definisce i regimi autorizzatori per gli impianti di energia da fonti rinnovabili, e introduce disposizioni di semplificazione.

In particolare sono state introdotte le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, sono stati revisionati i criteri di installazione degli impianti fotovoltaici e solari precedentemente in vigore e sono state disciplinate le procedure di autorizzazione degli altri impianti (ad eccezione dell’idroelettrico) con autorizzazioni differenziate a seconda della tipologia e delle soglie di potenza, integrate con i titoli edilizi.

Tale normativa si applica alla costruzione di impianti. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero di edifici esistenti di cui all’art.77 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n.15 (Legge provinciale per il governo del territorio) destinati ad ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili restano assoggettati ai titoli abilitativi edilizi previsti dalla medesima legge.

Di seguito sono riportate in sintesi le procedure autorizzative per l’installazione di pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici disciplinate dalla Legge Provinciale 2 maggio 2022 n. 4

Installazione di impianti solari fotovoltaici o termici sulle coperture degli edifici e a terra nelle pertinenze degli stessi

Sulle coperture: opera libera con comunicazione

L’installazione, con qualunque modalità,  di impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni esistenti e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nelle predette costruzioni possono essere liberamente effettuate, previa comunicazione al Comune, e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominate, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica. Resta ferma la necessità di rispettare le norme di  sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e idrogeologiche.

Sono altresì liberi nella stessa modalità, gli impianti solari fotovoltaici e termici realizzati nelle pertinenze delle costruzioni, posti a terra e aventi capacità di generazione inferiore a 50 kW.

Vale per tutti gli edifici a eccezione degli impianti che ricadono in  aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  individuati  ai  sensi  degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e  fermo  restando  quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice. (restano esclusi gli edifici di notevole interesse culturale individuati dal PUP, mentre gli edifici vincolati rimangono soggetti a parere del soprintendente)

Centri storici e insediamenti storici sparsi

Nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici e termici deve avvenire in modo da minimizzarne la visibilità,  con inclinazione identica e coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda, in aderenza o integrati, e possono essere installati a terra nelle pertinenze delle costruzioni solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione medesima.

Realizzazione di strutture portanti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici

La realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sopra costruzioni esistenti prive di copertura, rimane soggetta a permesso di costruire ma non concorre al calcolo della Superficie Utile Netta (SUN) e non è soggetta al versamento del contributo di costruzione. Nelle aree residenziali queste strutture devono avere altezza massima pari a metri tre, misurati a metà della falda.

Installazione di impianti solari fotovoltaici o termici a terra

L’installazione di impianti solari fotovoltaici o termici a terra, nelle aree diverse dalle pertinenze degli edifici è soggetta a differenti autorizzazioni  a seconda della taglia dell’impianto. La Legge Provinciale 2 maggio 2022 n. 4 individua la soglia di potenza di 50 kW per gli impianti solari fotovoltaici e termici. Sotto la predetta soglia gli impianti sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplice (PAS), sopra sono soggetti ad Autorizzazione Integrata per l’Energia (AIE).

Procedura abilitativa semplificata - PAS (per impianti a terra con potenza inferiore a 50 kW)

Gli impianti solari fotovoltaici e termici aventi potenza inferiore a 50 kW, ad eccezione di quelli collocati sulle coperture e nelle pertinenze degli edifici esistenti, e le relative opere di connessione e infrastrutture necessarie all’esercizio degli impianti stessi,  sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) in capo al Comune.

Almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di installazione dell'impianto il proponente consegna al Comune dove viene effettuato l’intervento una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) accompagnata dalla relazione prevista dall’art.86 comma 3 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n.15. Se entro 30 giorni il Comune accerta l’assenza di una o più condizioni dichiarate nella SCIA, vieta di iniziare i lavori. Quando il Comune non procede in tal senso l’attività di costruzione risulta asserita.

Se la costruzione e l’esercizio di detti impianti è sottoposta ad atti di assenso di competenza del Comune o di altre amministrazioni e questi atti non sono allegati alla SCIA il Comune provvede ad acquisirli convocando una conferenza di servizi decisoria dandone comunicazione al proponente.

La realizzazione degli impianti avviene nel rispetto della conformità urbanistica della zona. A tale scopo la Provincia ha individuato l’elenco delle aree idonee. I Comuni possono inserire ulteriori aree idonee a livello locale, con variante non sostanziale al PRG.

Autorizzazione integrata per l'energia - AIE (per impianti a terra con potenza superiore a 50 kW)

Gli impianti solari fotovoltaici e termici aventi potenza superiore a 50 kW, ad eccezione di quelli collocati sulle coperture degli edifici esistenti, e le relative opere di connessione e infrastrutture necessarie all’esercizio degli impianti stessi,  sono soggetti ad Autorizzazione Integrata per l’Energia (AIE) in capo all’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia della Provincia autonoma di Trento.

L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e del Piano Generale per l’Utilizzazione delle Acque Pubbliche. L’autorizzazione integrata comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell’intervento e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

L’autorizzazione è rilasciata da APRIE in esito ad una conferenza di servizi decisoria cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, incluso il Comune territorialmente competente. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 90 giorni.

Sono previste semplificazioni in termini di autorizzazione paesaggistica e di tempi del procedimento per gli impianti soggetti ad AIE ed installati nelle Aree idonee.

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