OLTRE I FINANZIAMENTI. Gli EPC (Energy Performance Contracts)

EPC (Energy Performance Contracting): Tipologia di contratti che consentono la possibilità di offrire al cliente finale – che sia una Pubblica Amministrazione, un soggetto privato, un’impresa o un condominio – la garanzia dei risparmi energetici ed un accesso facilitato al finanziamento tramite terzi (FTT) (banca o ESCO), ripagando l’intervento nel tempo grazie ai flussi di cassa conseguiti dalla riqualificazione energetica.

Il contratto EPC è definito dalla Legge 102/2014 e dalla Direttiva 2012/27/CE come “l’accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.

*Linee Guida EPC (ENEA)

L'obbiettivo che ci si è proposti nello sviluppo delle linee guida per i contratti EPC è quello di fornire un facile e veloce strumento di uso e consultazione sia per l'esperto dirigente pubblico, a cui è affidato il compito di approntare e gestire i contratti di rendimento energetico, sia per l'amministratore pubblico cui è demandata la scelta politica dell'attivazione di tali contratti.

I contratti EPC sono di natura atipica e il loro contenuto è altamente tecnico; infatti in questi, oltre ai contenuti giuridici (garanzie, foro competente, norme di sicurezza ecc.), si affiancano anche contenuti economici (modalità di finanziamento, calcolo delle prestazioni, ecc.) e contenuti altamente ingegneristici (diagnosi energetica, interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica).

Le principali tipologie di EPC

Le tipologie di contratti EPC sono molteplici e si differenziano sulla base della ripartizione dei rischi, della copertura finanziaria e delle modalità della remunerazione delle ESCO. Il legislatore dà la più ampia autonomia negoziale alle parti, lasciando alla libera contrattazione la scelta delle clausole richiamate che differenziano i vari tipi di EPC, pertanto è difficile fornire un elenco completo dei tipi di EPC che nella pratica si possono stipulare.

I principali sono:

1) Il First out: Il risparmio energetico conseguito viene interamente utilizzato per ripagare il finanziamento dell’intervento e remunerare l’attività della ESCO che fornisce il capitale anche ricorrendo a finanziatori terzi e fino alla scadenza detiene la proprietà degli impianti. Alla scadenza contrattuale il risparmio e la proprietà degli impianti e delle opere eseguite passa interamente a favore del cliente. Con questo approccio la ESCO incamera il 100% dei risparmi realmente ottenuti fino alla scadenza contrattuale.

2) Il First in: all’utente viene garantita una determinata riduzione delle spesa energetica storica sostenuta negli anni precedenti all’intervento (esempio uno sconto sull’importo dell’ultima fattura). Il risparmio economico conseguito viene introitato dalla ESCO per tutta la durata del contratto, la ESCO sarà proprietaria e responsabile degli impianti di cui manterrà la gestione fino alla conclusione del contratto. Al beneficiario si riconosce: un costo fisso sulla futura spesa energetica; la rateizzazione in importi fissi mensili con eventuale conguaglio annuale; la riduzione dei costi amministrativi; il conseguimento di un risparmio energetico minimo garantito.

3) Lo Shared Savings (risparmio condiviso): la ESCO fornisce il capitale e fino alla scadenza detiene la proprietà degli impianti; i proventi del risparmio sono suddivisi tra le parti. Alla scadenza contrattuale la proprietà degli impianti si trasferisce al cliente. L’investimento viene rimborsato sulla base di un accordo e la quota di risparmio pro capite determinato dallo studio di fattibilità.

4) Il Guaranteed Savings (risparmio garantito): il soggetto finanziatore è un soggetto terzo. Il cliente sottoscrive il prestito, la ESCO normalmente assume il ruolo di reperire ed organizzare il finanziamento, oltre a garantire un certo livello di rendimento in base al quale riceve il compenso. La ESCO si impegna essenzialmente a garantire che i risparmi non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base dell’analisi di fattibilità. La garanzia del risparmio consiste in un indennizzo riconosciuto al cliente in caso di consumi minori rispetto a quelli garantiti; e nel trasferimento al cliente dei risparmi superiori a quelli attesi.

5) il Four Step: consiste nel finanziare gli interventi in 4 fasi. Nella prima si ottimizza la conduzione e manutenzione ordinaria; nella seconda con i risparmi ottenuti si finanziano interventi di efficientamento semplici e a basso costo; nella terza i risparmi generati finanziano gli interventi di taglia media; nella quarta i risparmi derivanti dalle tre fasi precedenti forniscono le risorse per gli interventi strutturali.

6) Lo Chauffage (riscaldamento): il cliente affida la gestione dei propri impianti alla ESCO che provvede al pagamento delle bollette energetiche e delle fatture dei combustibili per tutta la durata del contratto, dietro il corrispettivo di un canone pari alla spesa energetica che il cliente affrontava prima dell’entrata in vigore del contratto, meno uno sconto pattuito.

7) il Contratto Servizio Energia “Plus”: alla fornitura del vettore energetico (contratto servizio energia) si affianca l’obbligo di ridurre l'indice di energia primaria per la climatizzazione di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di prestazione energetica (APE), attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro edilizio, interventi comprensivi dell'installazione di sistemi di termoregolazione ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali. Tale contratto può inoltre prevedere che i risparmi energetici ottenuti siano destinati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Non tutta la dottrina ritiene che tale contratto sia un EPC in quanto reputa l’obbligazione di miglioramento energetico come un’obbligazione aggiuntiva e secondaria rispetto all’obbligazione principale che è la fornitura dei vettori energetici e la manutenzione degli impianti.

ESCO (Energy Service Company)

Il D. Lgs. 115 del 2008 specifica che la ESCO è una "persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici, ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti".

Le ESCO sono soggetti specializzati, che possono:

  • reperire le risorse finanziarie richieste;
  • eseguire la diagnosi energetica, lo studio di fattibilità e la progettazione;
  • realizzare l’intervento;
  • condurre, post intervento, la manutenzione e l'operatività.

Esse agiscono utilizzando, quando necessario, il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT)

Le ESCO si ripagano con i risparmi ottenuti dagli interventi, sebbene in alcuni casi sia necessario prevedere una equity.

Le ESCO agiscono in tutti gli ambiti in cui un singolo intervento o la combinazione di diversi interventi possono generare risparmi di energia. Da un punto di vista generale, le ESCO possono dunque proporre progetti che integrano interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili. In linea di massima, finora le ESCO si sono però particolarmente specializzate nei settori dell’efficienza energetica e degli impianti di produzione di energia che danno diritto ai Certificati Bianchi e cioè:

• climatizzazione degli ambienti con recuperi di calore in edifici precedentemente climatizzati con energia non rinnovabile,

• impianti a biomassa per produzione di calore, pannelli solari, calore geotermico a bassa entalpia, impianti cogenerativi, 

• illuminazione pubblica, illuminazione d'interni commerciali e industriali, ecc.

In linea di massima le ESCO offrono ai loro clienti un servizio integrato, ossia la progettazione o riprogettazione degli impianti in una logica di risparmio, l'installazione e poi la manutenzione e gestione degli impianti stessi.

Un altro beneficio che deriva dall'intervento di una ESCO è  che - occupandosi della gestione degli impianti – è questo soggetto che si fa carico di gran parte dei problemi di conduzione (manutenzione, sostituzione degli apparecchi difettosi, ecc.). L'affidamento si interrompe solo quando, alla fine dei pagamenti, la proprietà degli impianti è definitivamente ceduta all'impresa o ente beneficiario dell'intervento.

Come si ripagano le ESCO: risparmio e Certificati Bianchi

La ESCO fornisce un miglioramento dell'efficienza energetica di un impianto individuando le soluzioni tecniche e - in linea di massima - le forme di finanziamento più adatte. La sua remunerazione è strettamente legata alla quantità di energia risparmiata (soluzione tecnica) in relazione con l'investimento fatto (identificazione delle migliori condizioni di finanziamento).

E' dunque il risparmio economico stesso fornito dall'intervento a retribuire in parte la ESCO: il proprietario dell'impianto in pratica continua a pagare la stessa cifra che pagava prima dell'intervento e con la differenza rimborsa la ESCO.

In realtà le ESCO hanno la possibilità di fare utili soprattutto perché hanno diritto a ottenere Certificati Bianchi in numero corrispondente all'efficienza energetica realizzata dall'insieme dei loro interventi. I certificati vengono rivenduti alle società di distribuzione di elettricità e gas a cui è imposto per legge di realizzare determinate quote di efficienza energetica o di acquistare le quote corrispondenti sul mercato.

Chi mette i capitali d'investimento?

Fermo restando che il motore che ha dato impulso alle ESCO è certamente costituito dagli incentivi dei Certificati Bianchi, è evidente che trattandosi spesso di interventi molto costosi, deve entrare in gioco una terza parte, quella cioè che finanzia le operazioni rendendo disponibili i capitali iniziali: una banca o una società finanziaria.

In linea di massima, è la stessa ESCO ad avere un suo interlocutore bancario privilegiato, riuscendo così a garantire al suo cliente la soluzione completa del problema, sia dal punto di vista tecnico che finanziario. In questo caso la responsabilità ufficiale è completamente della ESCO. Ma può avvenire il contrario, e cioè che l'azienda, o l'ente che vuole effettuare interventi di efficienza energetica abbiano una diretta apertura di credito e che la ESCO intervenga solo per la parte tecnica. Il meccanismo di fondo è comunque identico: cambierà solo il tipo di contratto.

La qualifica ESCO, le forme societarie

Per qualificarsi come ESCO è necessario solo che nell’oggetto sociale sia specificato il ruolo di operatore nel settore dei servizi energetici integrati.

Le ESCO che operano sul mercato hanno provenienze molto diverse. In alcuni casi sono associate ad un distributore di energia elettrica o gas, altre volte derivano da società che forniscono sistemi di climatizzazione al settore immobiliare. In altri casi ancora sono imprese che offrono servizi di gestione dell'energia o consulenze sui processi organizzativi e di gestione energetica. Oppure ancora sono sotto-settori di imprese che costruiscono grandi impianti chiavi in mano.

La maggior parte delle ESCO presenti sul mercato sono imprese private, ma esistono anche ESCO a statuto pubblico/privato che sono organizzate per facilitare gli interventi negli enti pubblici. E' loro consentito infatti di usufruire della semplificazione amministrativa che consente di prendere in affidamento diretto gli interventi, superando gli obblighi sugli appalti pubblici (Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e Finanziaria 2002).

 *Elenco delle Esco Certificate UNI CEI 11352 – FIRE Federazione Italiana per L’uso razionale dell’Energia Elenco aggiornato al 22 gennaio 2018 www.fire-italia.org/elenco-esco-certificate-11352

Contratto di finanziamento tramite terzi (FTT)

Il meccanismo è sostanzialmente identico al precedente, con la differenza che il finanziamento è fornito da una banca o da altro organismo finanziario che viene coinvolto dalla ESCO. Dal punto di vista del beneficiario non vi è differenza tra questi contratti. Per la ESCO può risultare una facilitazione non solo in termini di disponibilità finanziarie, ma anche perché l’istituto di credito ha maggiore competenza nella valutazione dei rischi che riguardano l’impresa committente.

Prestiti agevolati, prestiti garantiti e garanzie di portafoglio

Schemi di prestiti agevolati (inferiori ai tassi di mercato e con periodo di ammortamento più estesi) e prestiti garantiti (cuscinetto per le prime perdite dovute al non pagamento) sono meccanismi per mezzo dei quali il finanziamento pubblico facilita/innesca gli investimenti in EPC.

Le Garanzie di portafoglio per gli ESCO riducono il rischio di ritardi nei pagamenti, quindi riducendo i costi complessivi di finanziamento (solida protezione per i pagamenti successivi)

Fondi di prestito rotativo

Un fondo di prestito rotativo è una fonte di denaro per il quale i prestiti sono composti da molteplici progetti di sostenibilità energetica. I fondi di prestito rotativo possono fornire fondi a progetti che non hanno accesso ad altro tipo di fondi da parte di istituzioni finanziarie o possono fornire prestiti ad un tasso di interesse inferiore a quello di mercato (prestiti agevolati).

Finanziamenti sulla bolletta

I fornitori di energia raccolgono il rimborso di un prestito attraverso la bolletta energetica. Essa sfrutta il rapporto, che esiste tra un servizio pubblico e il suo cliente, al fine di facilitare l’accesso ai finanziamenti per gli investimenti energetici sostenibili.

Obbligazioni municipali verdi

Il governo locale può emettere delle obbligazioni verdi (green bonds) per finanziare i suoi progetti di energia sostenibile. Un’obbligazione verde funziona come una normale obbligazione, che è un debito da ripagare, a seconda delle caratteristiche dell’obbligazione, con gli interessi. Può essere reso attrattivo attraverso delle esenzioni fiscali.

Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Il PPP è la forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Forma di cooperazione tra autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura oppure la fornitura di un servizio e che presentano le seguenti caratteristiche:

- la collaborazione pubblico-privata deve essere protratta nel tempo (la partnership deve estendersi anche riguardo ai profili progettuali dell’attività da realizzarsi);

- modalità di finanziamento sostanzialmente privato (è tollerata una limitata partecipazione pubblica);

- ruolo strategico del privato e rilevante in ogni fase del progetto (il partner pubblico si concentra sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi e garantire il controllo del rispetto di questi obiettivi;

- ripartizione del rischio dell’attività tra soggetto pubblico e privato.

Nell’ordinamento italiano non vi era una normativa specifica per il PPP e di volta in volta venivano utilizzati alcuni particolari istituti giuridici: concessione di opere e di servizi pubblici, project financing, il leasing finanziario, la compartecipazione a società mista (con o senza scopo di lucro).

Il PPP è stato disciplinato dal D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice dei Contratti) nella Parte IV, Titolo I agli artt. 180 e ss.

In sintesi l’art. 188 stabilisce che il privato è tenuto a: 1) costruire l’opera; 2) mettere l’opera a disposizione della P.A.; 3) gestire l’opera. La P. A., dal canto suo, è tenuta a retribuire il privato corrispondendo: 1) un canone di disponibilità, parametrato all’utilizzo dell’opera; 2) un eventuale contributo nel corso dei lavori di realizzazione della stessa, mai superiore a metà del costo di costruzione; 3) un eventuale prezzo di trasferimento, nel caso in cui decida di acquistarla.

Torna all'inizio