Biogas

Impianti di produzione di energia elettrica o termica alimentati da biogas

Per promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal d.lgs 8 novembre 2021 n.199, la Legge Provinciale 2 maggio 2022 n. 4, “Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022” definisce i regimi autorizzatori per gli impianti di energia da fonti rinnovabili, e introduce disposizioni di semplificazione.

In particolare sono state introdotte le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, sono stati revisionati i criteri di installazione degli impianti fotovoltaici e solari precedentemente in vigore e sono state disciplinate le procedure di autorizzazione degli altri impianti (ad eccezione dell’idroelettrico) con autorizzazioni differenziate a seconda della tipologia e delle soglie di potenza, integrate con i titoli edilizi.

Tale normativa si applica alla costruzione di impianti. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero di edifici esistenti di cui all’art.77 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n.15 (Legge provinciale per il governo del territorio) destinati ad ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili restano assoggettati ai titoli abilitativi edilizi previsti dalla medesima legge.

Di seguito sono riportate in sintesi le procedure autorizzative per l’installazione di impianti alimentati da biogas disciplinate dalla Legge Provinciale 2 maggio 2022 n. 4

Oltre alle aree idonee, l’installazione di tali impianti è possibile anche in area agricola ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 114 della Legge Provinciale per il governo del territorio, 4 agosto 2015 n.15.

Procedura abilitativa semplificata - PAS (per impianti con potenza inferiore a 250 kW)

Gli impianti di produzione di energia termica o elettrica alimentati da biogas aventi potenza inferiore a 250 kW e le relative opere di connessione e infrastrutture necessarie all’esercizio degli impianti stessi,  sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) in capo al Comune.

Almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di installazione dell'impianto il proponente consegna al Comune dove viene effettuato l’intervento una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) accompagnata dalla relazione prevista dall’art.86 comma 3 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n.15. Se entro 30 giorni il Comune accerta l’assenza di una o più condizioni dichiarate nella SCIA, vieta di iniziare i lavori. Quando il Comune non procede in tal senso l’attività di costruzione risulta asserita.

Se la costruzione e l’esercizio di detti impianti è sottoposta ad atti di assenso di competenza del Comune o di altre amministrazioni e questi atti non sono allegati alla SCIA il Comune provvede ad acquisirli convocando una conferenza di servizi decisoria dandone comunicazione al proponente.

La realizzazione degli impianti avviene nel rispetto della conformità urbanistica della zona. A tale scopo la Provincia ha individuato l’elenco delle aree idonee. I Comuni possono inserire ulteriori aree idonee a livello locale, con variante non sostanziale al PRG.

Autorizzazione integrata per l'energia - AIE (per impianti con potenza superiore a 250 kW)

Gli impianti di produzione di energia termica o elettrica alimentati a biomassa legnosa  aventi potenza superiore  a 250 kW e le relative opere di connessione e infrastrutture necessarie all’esercizio degli impianti stessi,   sono soggetti ad Autorizzazione Integrata per l’Energia (AIE) in capo all’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia della Provincia autonoma di Trento.

L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, del Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e del Piano Generale per l’Utilizzazione delle Acque Pubbliche. L’autorizzazione integrata comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell’intervento e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

L’autorizzazione è rilasciata da APRIE in esito ad una conferenza di servizi decisoria cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, incluso il Comune territorialmente competente. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 90 giorni.

Sono previste semplificazioni in termini di autorizzazione paesaggistica e di tempi del procedimento per gli impianti soggetti ad AIE ed installati nelle Aree idonee.

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