Colonnine di ricarica private
Colonnine di ricarica private per autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in ed e-bike
Agevolazioni |
Contributo del 60% della spesa ammissibile fino un massimo di: 1) € 1.500 per l'acquisto di stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici o ibridi, nel limite di 5 stazioni per ciascun richiedente; 2) € 500 per l'acquisto di stazioni di ricarica per e-bike, dotate di multipresa tipo SCHUKO, nel limite di 1 stazione per ciascuna azienda richiedente. |
Da quando? |
20 novembre 2017 |
Chi può beneficare |
Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni: b) imprese, consorzi di imprese, reti d'impresa con soggettività giuridica, enti ed associazioni per le attività di impresa, nonchè le associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all'interno del C.N.E.L., aventi sede legale e operativa in Provincia di Trento. c) Enti locali, quali Comuni (comprese loro aziende speciali o istituzioni, purché non svolgano attività di impresa), Comunità di Valle, Unioni di Comuni e altri soggetti rientranti nelle forme collaborative intercomunali così come individuate al Capo VI della legge regionale n. 2 di data 3 maggio 2018. Tutti i soggetti devono aver adottato una strategia finalizzata all’efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, con particolare attenzione al settore della mobilità sostenibile, comprovato dall’adozione e attuazione dei PAES (piano d’azione per l’energia sostenibile), PUM (piano urbano della mobilità) o altri atti pianificatori o di indirizzo legati alla mobilità sostenibile. Il contributo viene concesso in regime di de minimis (15 mila in tre anni per le imprese agricole e 200mila in tre anni per gli altri soggetti). |
Come fare? |
E' sufficiente presentare domanda alla Provincia autonoma di Trento - APIAE Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche - entro un anno dalla data di acquisto e produrre copia della fattura/e o documento/i di spesa di data successiva al 20 novembre 2017. |