INCENTIVI MOBILITA' ELETTRICA 2021

APPROVATI I CRITERI ATTUATIVI PER LE AGEVOLAZIONI AUTOVEICOLI ELETTRICI RIVOLTA AI PRIVATI CITTADINI e MODIFICATI I CRITERI PER I CONTRIBUTI ALLA MOBILITA' ELETTRICA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE FISCALE E RIVOLTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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DEFINIZIONE REQUISITI E IMPORTI DELLA NUOVA AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DEGLI AUTOVEICOLI ELETTRICI RIVOLTA AI PRIVATI CITTADINI.

Comunicato stampa del 28 maggio 2021

ATTIVA DA OGGI, 05 luglio 2021, LA PIATTAFORMA ONLINE PER PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

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Comunicato stampa del 05 luglio 2021

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 863 del 28 maggio 2021, ha approvato le nuove modalità di incentivo alla rottamazione e sostituzione di autoveicoli inquinanti a fronte dell'acquisto di nuovi autoveicoli elettrici. 

A seguire sintesi di alcuni dei principali aspetti della nuova misura di agevolazione:

1. REQUISITI DEL SOGGETTO, PERSONA FISICA, RICHIEDENTE

  • essere proprietario, da almeno un anno antecedente la data di presentazione della domanda di contributo, di un autoveicolo da rottamare o sostituire;
  • essere residente in Provincia Autonoma di Trento, alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • se titolare di partita iva, è agevolabile l'acquisto dell'autoveicolo elettrico, a titolo privato (il documento di spesa deve riportare esclusivamente il codice fiscale del soggetto).

2. OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

  • acquisto di un autoveicolo elettrico (BEV Battery Electric Vehicle) appartenente alla categoria M1;
  • collegato alla sussistenza di una delle seguenti iniziative:  
a)  rottamazione di autoveicolo categoria M1:
  - con alimentazione a Benzina - Cat. Ambientale Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
  - con alimentazione a Gasolio - Cat. Ambientale Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
  oppure
b)  sostituzione di autoveicolo categoria M1:
  - con alimentazione a Benzina – Cat. Ambientale Euro 4 e 5;
  - con alimentazione a Gasolio – Cat. Ambientale Euro 5.
   

3. IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE

  • euro 3.000,00 - per l’acquisto di un autoveicolo elettrico categoria M1, purché sussista la rottamazione di un autoveicolo rientrante nelle tipologie definite al punto 2., lett. a);
  • euro 2.000,00 - per l’acquisto di un autoveicolo elettrico categoria M1, purché sussista la sostituzione di un autoveicolo rientrante nelle tipologie definite al punto 2., lett. b);

Le operazioni di rottamazione o sostituzione dell’autoveicolo, devono essere effettuate nei 60 giorni antecedenti o conseguenti la data di immatricolazione del nuovo autoveicolo oggetto di agevolazione.

Tale termine (60 giorni) decorre, nel caso di rottamazione, dalla data del certificato di rottamazione (o di demolizione digitale) ovvero, nel caso di sostituzione, dal documento unico di circolazione e proprietà (o documentazione equivalente).

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di immatricolazione dell’autoveicolo elettrico, a mezzo piattaforma informatica, che sarà attiva presumibilmente dal mese di luglio 2021.

Per coloro che hanno immatricolato l’autoveicolo in data antecedente a quella di attivazione della piattaforma informatica, il termine dei 90 giorni decorre dalla data di attivazione.

5. ESCLUSIONI DALL’AGEVOLAZIONE

  • autoveicoli di valore imponibile complessivo superiore ad euro 50.000,00;
  • autoveicoli non di “prima immatricolazione”;
  • autoveicoli la cui disponibilità derivi dalla sottoscrizione di contratti di leasing e/o noleggio.

Per maggiori dettagli si rimanda alle Disposizioni Applicative, allegato A della deliberazione n. 863 del 28 maggio 2021 sopraccitata.

La richiesta di contributo dovrà essere effettuata tramite la piattaforma on-line, che sarà presumibilmente attiva a partire da luglio 2021.

 

  

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MODIFICATI I CRITERI ATTUATIVI PER I CONTRIBUTI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE FISCALE NELL’AMBITO DELLE SPESE SOSTENUTE PER INVESTIMENTI FISSI RIGUARDANTI LA MOBILITA’ ELETTRICA E RIVOLTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 915 del 28 maggio 2021, ha approvato le nuove modalità di incentivo in compensazione fiscale, per l’acquisto di autoveicoli o motoveicoli aziendali elettrici nonché autoveicoli ibridi plug-in, ibridi e/o ad alimentazione alternativa e sistemi di ricarica rivolti alle piccole e medie imprese.

 

A seguire sintesi di alcuni dei principali aspetti del nuovo quadro di agevolazione, che entrerà in vigore solo dopo avvenuta modifica della piattaforma informatica di richiesta contributo (si prospetta ad inizio autunno):

IMPORTANTE: non agevolabilità  dei mezzi elettrici o plug in acquistati dall’imprenditore per trasporto persone ad uso proprio.

Il nuovo quadro agevolativo non prevede più, salvo casi specifici per alcune attività ben individuate, l’ammissibilità per i mezzi utilizzati per trasporto persone ad uso proprio. Ne consegue che non sono più ammissibili gli acquisti aziendali di automezzi elettrici anche per utilizzo personale. Questo tipo di acquisto dovrà eventualmente essere orientato nella misura specifica prevista per l’incentivazione della mobilità elettrica destinata ai soggetti privati (quindi non alle imprese), di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.  863 del 23 maggio 2021.

 

Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti beneficiari (link alla pagina di dettaglio) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere una unità operativa nel territorio provinciale;

- non avere in corso procedure concorsuali;

- non essere considerati in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Iniziative ammissibili ad agevolazione

Investimenti per l’acquisto di autoveicoli aziendali elettrici, ibridi plug-in, ibridi o ad alimentazione alternativa o motoveicoli aziendali elettrici con almeno tre ruote incrementativi del parco veicoli o sostitutivi di altri veicoli appartenenti alle classi ambientali euro 0, 1, 2 o 3 rottamati o euro 4 o 5, di proprietà del soggetto richiedente o in leasing da almeno 5 anni nonché investimenti per l’acquisto di sistemi di ricarica. La sostituzione e l'incremento del parco veicoli non sono obbligatori per le attività di cui al punto 13.1.2, comma 3, (TAXI, NCC, AGENTI COMMERCIO, ASSICURAZIONE E PROMOTORI FINANZIARI)  e per “altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007)”.

 

Spese ammissibili ad agevolazione

Le spese per l’acquisto di autoveicoli, inclusi gli autoveicoli elettrici, autoveicoli ibridi e ibridi plug-in, motoveicoli elettrici con almeno tre ruote nonché gli autoveicoli ad alimentazione alternativa sono ammissibili ad agevolazione limitatamente alle seguenti tipologie:

a) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., inclusi autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale nonché motoveicoli elettrici aventi almeno tre ruote destinati al trasporto promiscuo o al trasporto di cose inclusi i trasporti specifici e per uso speciale;

b) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., inclusi autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, esclusivamente se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;

c) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto terzi a condizione che non siano destinati all’attività di trasporto su strada (codice 49.41 – ATECO 2007) ma ad altra attività per la quale è richiesto l’uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso stradale, ecc.);

d) autoveicoli, nonché motoveicoli elettrici, immatricolati per trasporto persone, con esclusione degli autocaravan, soltanto per lo svolgimento delle seguenti attività:

d.1 attività della scuola guida (codice 85.53 – ATECO 2007);

d.2 servizio turistico di bus-navetta nell’ambito delle attività di alloggio (codice 55 – ATECO 2007);

d.3 trasporto con taxi (codice 49.39.10 – ATECO 2007) e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 – ATECO 2007);

d.4 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 – ATECO 2007);

d.5 intermediari del commercio (codice 46.1 – ATECO 2007) limitatamente agli agenti o rappresentanti di commercio promotori finanziari (codice 66.19.21 – ATECO 2007), agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 – ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 – ATECO 2007);

d.6 trasporto di persone fruitrici dei servizi erogati dalle cooperative sociali;

d.7 attività di car sharing codice ateco 77.11 limitatamente agli autoveicoli elettrici utilizzati in tale attività.

 

Misura dell’agevolazione e limiti di spesa

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Dimensione impresa Investimenti mobiliari
Fino a 10 addetti 10.000,00 euro
Oltre 10 e fino a 50 addetti 40.000,00 euro
Oltre 50 e fino a 250 addetti 100.000,00 euro

 

: euro 300.000,00;

: 15% con le seguenti maggiorazioni per i veicoli indicati in tabella, in relazione alle diverse tipologie di alimentazione a zero e basse emissioni:

 

Acquisto con/senza rottamazione veicoli a zero/basse emissioni Maggiorazione
Acquisto motoveicolo elettrico con almeno tre ruote con rottamazione +   1.500,00 euro
Acquisto motoveicolo elettrico con almeno tre ruote senza rottamazione +   1.000,00 euro
Acquisto autoveicolo elettrico con rottamazione +   3.000,00 euro
Acquisto autoveicolo elettrico senza rottamazione +   2.000,00 euro
Acquisto autoveicolo ibrido o ibrido plug-in o alimentazione alternativa con rottamazione +   2.000,00 euro
Acquisto autoveicolo ibrido o ibrido plug-in o alimentazione alternativa senza rottamazione +   1.000,00 euro

 

La tabella maggiorativa non vale per gli investimenti per l’acquisto di autoveicoli e  motoveicoli elettrici, immatricolati per trasporto persone (con esclusione degli autocaravan si veda punto 13.1.3 comma 8 lett.d) dei criteri) effettuati dalle seguenti attività:

  1. trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007);
  2. agenti o rappresentanti di commercio (codice 46.1 - ATECO 2007);
  3. promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007);
  4. agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007);
  5. sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007).

per i quali è stabilito il limite massimo di spesa ammissibile di euro 20.000,00 per autoveicolo, incrementato ad euro 30.000 nel caso di autoveicoli elettrici o motoveicoli elettrici con almeno tre ruote.

Come già detto, le suddette modifiche entreranno in vigore a seguito dell’implementazione della Piattaforma informatica e pertanto dalla data che sarà indicata sul sito di RipartiTrentino (fino a tale data saranno applicati, per la materia specifica, i criteri approvati con deliberazione n. 1973 del 27 novembre 2020, così come modificati dalla deliberazione n. 285 del 27 febbraio 2021).

Per approfondimenti è possibile consultare tutte le informazioni pubblicate sulla medesima pagina RipartiTrentino.

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MODALITA’ OPERATIVE valide per la FASE TRANSITORIA tra la NUOVA DISCIPLINA sopra illustrata e l’intervenuta cessazione dell’efficacia delle VECCHIE MISURE

Con la deliberazione n. 285 del 26 febbraio 2021 la Giunta provinciale ha disposto la cessazione di efficacia delle misure incentivanti (relative ad acquisti di autoveicoli elettrici, ibridi elettrico/benzina plug-in, motoveicoli elettrici e stazioni di ricarica, nonché le e-bike per progetti di mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro) previste dai precedenti provvedimenti, salvaguardando  coloro che hanno già ordinato/acquistato il veicolo o la stazione di ricarica entro il 27 febbraio 2021 (come specificato di seguito nelle tabelle di sintesi), come segue:

1. Per coloro che hanno acquistato un veicolo elettrico (autoveicoli elettrici e ibridi elettrico/benzina plug-in, motoveicoli elettrici),

 valgono i seguenti due casi:

    Per le imprese che si avvalgono della compensazione fiscale valgono gli stessi requisiti con l’eccezione delle modalità di presentazione istanze, che dovranno pervenire mediante l’apposito portale informatico provinciale Riparti Trentino, e nei limiti temporali per esse previsti, che rimangono quelli sanciti dai Criteri vigenti in materia (deliberazione n. 804 dell’11 giugno 2020 e ss.mm., punto 13.1.1, lett. g),  dell’allegato A, parte integrante- si veda altresì sito provinciale “Riparti Trentino”). 

 

2. Per coloro che hanno acquistato una stazione di ricarica

    Per le imprese che si avvalgono della compensazione fiscale valgono gli stessi requisiti con l’eccezione delle modalità di presentazione istanze, che dovranno pervenire mediante l’apposito portale informatico provinciale Riparti Trentino, e nei limiti temporali per esse previsti, che rimangono quelli sanciti dai Criteri vigenti in materia (deliberazione n. 804 dell’11 giugno 2020 e ss.mm., punto 13.1.1, lett. g),  dell’allegato A, parte integrante- si veda altresì sito provinciale “Riparti Trentino”).

 

3. Per gli Enti locali, che hanno acquistato veicoli elettrici (autoveicoli elettrici e ibridi elettrico/benzina plug-in, motoveicoli elettrici, ciclomotori elettrici), stazioni di ricarica, sistemi di modifica dell’alimentazione dei veicoli (da motore endotermico a motore a esclusiva trazione elettrica)

4.  Per le imprese che hanno attivato un progetto di mobilità sostenibile casa-lavoro e hanno acquistato le e-bike

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Comunicato stampa del 26 febbraio 2021

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I SOGGETTI

(privati - professionisti - enti pubblici - imprenditori individuali ed agricoli) che hanno presentato domanda cartacea per contributi relativi alla MOBILITA' ELETTRICA e alle COLONNINE DI RICARICA per acquisti (o ordini di acquisto con caparra) effettuati prima del 28 febbraio 2021.

Per ulteriori informazioni consultare il sito APIAE Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche.

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