Impianti a fonti rinnovabili
Condizione base di una Comunità di energia rinnovabile è la presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile di nuova realizzazione.
In generale, la normativa parla di produzione di energia tuttavia, attualmente, è più facile ragionare di energia elettrica in quanto le regole e le norme sinora pubblicate fanno esplicito riferimento all'energia elettrica sia in termini di perimetro che per l’ammontare degli incentivi erogati.
Dal punto di vista normativo, il D.Lgs. 199/2021 all’art.31 pone tra le condizioni per formare una Comunità di energia rinnovabile il fatto che “gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità”
Ai fini dell’accesso all’incentivo, tuttavia, GSE richiede che gli impianti a FER rispettino i seguenti requisiti:
- appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza
- essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
- avere potenza massima di 1MW
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati
In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.