Ecobonus 2019/2021- Detrazioni fiscali

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires. È obbligatorio suddividere questa detrazione in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno. Per le PA, l'agevolazione è valevole per la sola edilizia sociale.

DETRAZIONI PREVISTE A SECONDA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI

A livello di agevolazioni restano confermate:

al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

  • gli interventi di tipo condominiale

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%

 Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Si ha invece una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.
  • Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

SPESE DETRAIBLI

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

(n.b. è necessario verificare caso per caso)

INTERVENTI CONDOMINIALI

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

CERTIFICAZIONE NECESSARIA

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

l’asseverazione che consentedi dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;

l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;

la scheda informativa relativa agli interventi realizzati redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007), se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari

si precisa: che l’asseverazione, l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Attenzione!per fruire dell’agevolazione fiscale non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva.

DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici”- D.M. 19 febbraio2007);

- la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativi agli interventi realizzati.

COME FARE I PAGAMENTI

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia il titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:

- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”);

- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Ne modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

- la causale del versamento;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;

- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;

- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;

- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Maggiori informazioni sul portale dell'ENEA dedicata agli Ecobonus

Guida alle agevolazioni fiscali, Agenzia delle entrate 

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