Finanza di progetto

Informazioni sul Partenariato Pubblico Privato

Partenariato pubblico privato
Partenariato pubblico privato 2
Partenariato pubblico privato 3

Con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (“Decreto Correttivo”) sono state introdotte importanti novità in merito alla disciplina del Partenariato Pubblico Privato e delle Concessioni ed alle relative procedure previste nel Codice Appalti – D. Lgs 50/2016. In particolare:

- Il limite massimo del contributo pubblico all’infrastruttura, riconosciuto a titolo di prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della P.A., è stato elevato dal 30 al 49 per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

- È stato modificato l’art. 165, comma 3, del Codice, prevedendo che la sottoscrizione del contratto di concessione abbia luogo solo dopo l’approvazione del progetto definitivo e la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera, al fine di fornire un quadro più definito dei costi da finanziare.

- Viene modificato il comma 5 dell’art. 165, prevedendo che la P.A. debba indicare nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla società di progetto di cui all’art. 185 del Codice, entro un congruo termine fissato dal bando, comunque non superiore a diciotto mesi (non più dodici), decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Analoga previsione per i PPP, laddove l’art. 180, comma 7, del Codice, richiama le previsioni in materia di concessioni.

- Il Decreto Correttivo modifica l’art. 164, comma 5, del Codice, specificando le norme della parte I e II applicabili ai lavori affidati a terzi da parte di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. Più precisamente si tratta delle norme in tema di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, ove non derogate espressamente dalle previsioni della Parte III del Codice.

- Viene modificata la disciplina dell’estinzione anticipata di concessioni e PPP: l’art. 176, comma 1, del Codice è stato integrato con la previsione che, nelle ipotesi dallo stesso elencate alle lettere a), b) e c) (e quindi nel caso in cui il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’art. 80 o se la stazione appaltante ha violato il diritto dell’UE come accertato dalla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’UE oppure, infine, se la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 175, comma 8), la cessazione della concessione sia facoltativa (e non obbligatoria, come nella formulazione previgente), fermi restando in ogni caso i poteri di autotutela esercitabili dalla stazione appaltante.

- Vengono inoltre precisati gli indennizzi riconosciuti al concessionario (o contraente di PPP) nelle seguenti ipotesi:

  • recesso per mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario (art. 165 comma 6). In tale ipotesi, si prevede che al concessionario siano dovuti gli importi di cui all’art. 176, comma 4, lett. a) e b), del Codice, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse (la precedente versione del Codice che prevedeva l’indennizzo di cui alla sola lettera a) dell’art. 176, comma 1;
  • revoca per motivi di pubblico interesse o risoluzione per fatto del concedente, nonché cessazione d’ufficio dipendente da vizio non imputabile al concessionario. In relazione a tali ipotesi, sono stati espressamente inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e migliorata la formulazione relativa all’importo del 10% dovuto a titolo di mancato guadagno, scarsamente comprensibile nella precedente versione e così configurata in quella attuale: “c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione”.

- E’ stato previsto espressamente il diritto del concessionario, senza pregiudizio per il pagamento degli indennizzi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 176, comma 4, del Codice, di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera incassandone i ricavi da essa derivanti, in tutti i casi di cessazione anticipata della concessione (ad eccezione della risoluzione per inadempimento del concessionario) sino all’effettivo pagamento delle suddette somme da parte del concessionario subentrante, fatti comunque salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei relativi costi.

- Lo step-in right (subentro) degli enti finanziatori viene previsto come facoltà e non più come obbligo e viene introdotto l’obbligo per la stazione appaltante di inserire la relativa previsione nel bando di gara.

- La finanza di progetto ad iniziativa privata diviene utilizzabile per qualunque tipologia di contratto di partenariato pubblico-privato (non più solo per le concessioni), in base alla nuova formulazione dell’art. 183, comma 16, del Codice. Inoltre, correggendo un refuso presente nella precedente formulazione dell’art. 183, il Decreto Correttivo ha chiarito che, in fase di proposta, il proponente dovrà presentare cauzione provvisoria e non definitiva.

- Il Decreto Correttivo interviene altresì sull’affidamento del contratto di disponibilità, prevedendo che il bando dovrà essere pubblicato ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dalla stazione appaltante (e non più un progetto di fattibilità).

(pdf - 1,80 MB)

(pdf - 642,82 kB)

Linee Guida ANAC sul monitoraggio dei contratti di PPP

Con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018 il Consiglio dell'Autorità ha approvato le Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato".

Le Linee Guida ANAC individuano nel contratto di PPP tra Amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico aggiudicatario “il principale strumento di garanzia per un’efficiente esecuzione del contratto, una corretta allocazione dei rischi tra le parti e per il mantenimento in capo all’operatore economico del rischio allo stesso trasferito, nonché per evitare possibili riclassificazioni finanziare ex post dell’operazione di partenariato da “fuori” a “dentro” il bilancio dell’amministrazione”. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute, pertanto, a prestare particolare attenzione alla presenza, nel contratto di PPP, di previsioni contrattuali e di penali basate su criteri oggettivi e certi - ad esempio con meccanismi di decurtazione automatica di eventuali canoni di disponibilità - ed a valutare la rimozione di eventuali limiti alle penali applicabili all’operatore quando le stesse si limitino ad “erodere” il solo utile di impresa garantendo in tal modo l’assenza di perdite. Ai fini della verifica della permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti il contratto di PPP dovrà prevedere l’implementazione di un sistema volto a garantire il flusso informativo tra operatore economico e Amministrazione.

La Parte I delle Linee Guida contiene indicazioni per l'identificazione e l'accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l'indizione della procedura di gara. Nella Parte II sono riportate le prescrizioni sulle modalità di controllo dell'attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del citato articolo 181, comma 4, del codice Appalti. 

Di seguito le Linee Guida ANAC sul monitoraggio dei contratti di PPP:

LINEE GUIDA ANAC _n_9 del 2018 sui contratti in PPP (pdf - 163,02 kB)

Linee Guida n. 9 sui contratti in PPP - Relazione AIR (pdf - 440,18 kB)

Normativa di riferimento e siti di interesse del Partenariato Pubblico Privato

La normativa sul Partenariato Pubblico Privato è in costante evoluzione. Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice Appalti”), così come modificato dal Decreto Correttivo n. 56 del 19 aprile 2017, ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento”) hanno a lungo costituito il punto di riferimento principale anche per le operazioni di partenariato; non mancavano, tra l’altro, importanti misure concernenti il partenariato anche in altri provvedimenti legislativi e/o regolamentari. Tuttavia, a partire dal 19 aprile 2016, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 50/2016 (“Nuovo Codice Appalti”) – di attuazione delle direttive 2014/23/UE (“sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”), 2014/24/UE e 2014/25/UE - il quadro di riferimento è stato significativamente innovato.

Le Parti III e IV del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., – rubricate, rispettivamente, “Contratti di Concessione” e “Partenariato pubblico privato e contraente generale” – racchiudono la disciplina principale del Partenariato Pubblico Privato; nell’art. 3, ove si riportano le “Definizioni”, il Legislatore ha ritenuto opportuno chiarire alcuni dei concetti che si pongono a fondamento del partenariato pubblico privato quali, ad esempio, il “rischio costruzione”, il “rischio disponibilità”, il “rischio domanda”, il “rischio operativo”, ecc. Tra le novità di maggior rilievo del Codice Appalti si segnala, in particolare, come il trasferimento in capo al privato del rischio operativo debba “comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”; all’art. 165 si individua la modalità per valutare tale effettiva esposizione: “le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”.

In allegato si riportano i riferimenti normativi di maggior interesse: l’art. 3 e gli articoli delle Parti III, IV e VI (Disposizioni transitorie) del Codice Appalti così come modificato dal Decreto Correttivo; per completezza si riporta in allegato anche la Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”. Si riportano in allegato, altresì, gli articoli sulle concessioni del D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010 che trovano applicazione per le operazioni già avviate.

Con specifico riferimento alla disciplina applicabile per le procedure di finanza di progetto per lavori e servizi (di cui, rispettivamente, art. 153, comma 19, del D.Lgs. n. 163/06 e all’art. 278 del D.P.R n. 207/2010) avviate in vigenza del vecchio Codice Appalti ed ora abrogato si riporta in allegato la FAQ pubblicata sul sito ANAC il 10 giugno 2016.

In relazione ad altri provvedimenti d’interesse per il partenariato, si riporta in allegato un estratto dell’art. 33 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con la Legge n. 221/2012), successivamente integrato dal c.d. Decreto sblocca Italia (D.L. del 12 settembre 2014, n. 133). Tale norma al comma 1 introduce - “Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali” mediante partenariato - “un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera”.

Un ulteriore punto di riferimento per tutti gli operatori del partenariato è stata a lungo l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (“UTFP”), istituita con l’art. 7 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE. Di recente, l’art. 1, comma 589, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha trasferito la competenza in materia di Partenariato Pubblico Privato dell’UTFP al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (“DIPE”); tale norma ha, dunque, soppresso l’UTFP. Le competenze del DIPE in materia sono: la promozione e la diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato; l’assistenza gratuita alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti; il supporto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle decisioni del CIPE nei procedimenti, attraverso contratti di PPP, di infrastrutture strategiche; la raccolta dei dati e il monitoraggio ai fini della stima dell’impatto sul bilancio pubblico (deficit e debito) delle operazioni in PPP; l’attivazione di rapporti di collaborazione con istituzioni, anche a livello internazionale, enti ed associazioni operanti nei settori di interesse per l’azione del DIPE in materia di PPP e Finanza di Progetto. Sul sito internet (http://www.programmazioneeconomica.gov.it/partenariato-pubblico-privato/) sono presenti utili documenti di approfondimento, relazioni ed orientamenti di sicuro interesse.

 Aggiornato al 25 maggio 2017 

 Documenti di supporto:

Codice Contratti Pubblici rivisto a seguito Decreto Correttivo (pdf - 1,52 MB)

Normativa sul PPP nel Codice appalti a seguito Decreto Correttivo (pdf - 514,32 kB)

Estratto D.Lgs 163_2006 (art 142-160ter) (pdf - 169,69 kB)

DPR 207_2010 Regolamento di attuazione del D.Lgs.163_2006 (pdf - 1,26 MB)

FAQ ANAC 10_06_2016 su disciplina transitoria Finanza di Progetto (pdf - 79,41 kB)

Direttiva 26-2-2014 n. 2014-23-UE (pdf - 488,90 kB)

Estratto art 33_DL 17 del 18ott2012 (pdf - 125,01 k

Focus di approfondimento sulla concessione di servizi

La concessione di servizi, disciplinata dagli artt. n. 3 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006, è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Appare utile sintetizzare il quadro normativo nazionale relativo ai contenuti ed alla valenza della concessione di servizi, con particolare attenzione alla differenza di quest'ultima dalla concessione di lavori.

Focus di Approfondimento sulla normativa di Concessione di Servizi vers. 10 febbr 2016 (pdf - 95,59 kB)

Focus di approfondimento sui project bond

I project bond sono obbligazioni di scopo emesse da società per finanziare la realizzazione un progetto infrastrutturale o un servizio di pubblica utilità. Il rimborso dei project bond dipende unicamente dai flussi finanziari che il progetto è in grado di assicurare. Possono essere emessi dai soggetti definiti ex art. 157 D.Lgs. 163/2006 e possono essere sottoscritti da investitori qualificati (cliente professionale privato o pubblico).
Appare utile riportare il decreto del 07.08.2012 (cd “Decreto Project Bond”) e i principali riferimenti normativi nazionali relativi ai contenuti ed alla valenza di tale strumento.

Decreto Project Bond (pdf - 72,17 kB)

Focus di approfondimento sull'asseverazione del PEF

L’asseverazione del Piano economico-finanziario costituisce uno degli adempimenti previsti dalla normativa sulla finanza di progetto (art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006) a carico degli operatori privati che intendono partecipare, o promuovere, un’iniziativa mediante lo strumento della Concessione di costruzione e gestione e/o della Concessione di servizi.
Appare utile sintetizzare il quadro normativo nazionale relativo ai contenuti, alla valenza ed ai limiti dell’asseverazione.

Focus di approfondimento sull'asseverazione (pdf - 99,88 kB)

Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi

Con determinazione n. 10/2015 del 23 settembre 2015, l’ANAC ha emanato le Linee guida sulle procedure disciplinate dall’art. 153 del Codice Appalti “Finanza di Progetto”, ma, più in generale, sono fornite indicazioni per le diverse tipologie di contratti di PPP oggetto della direttiva concessioni UE (2014/23/UE).

Tra gli aspetti più rilevanti delle Linee guida l’applicabilità, fin da subito, dei principi della direttiva concessioni UE prima del decreto legislativo che il governo dovrà emanare entro aprile 2016. Le linee guida, tra le altre, rimarcano la necessità dell’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario, chiariscono la modalità di calcolo del valore delle concessioni e ribadiscono il limite di cinque anni per la durata del rapporto concessorio fatta salva la possibilità di estensione per il tempo necessario al “recupero” degli investimenti effettuati. Sono forniti, altresì, chiarimenti in ordine all’opportunità/convenienza di costituire una società di progetto al fine di realizzare un completo isolamento giuridico, patrimoniale ed economico-finanziario dell’operazione rispetto ad ulteriori ambiti di operatività dei concessionari e di consentire un più agevole riscontro delle variazioni degli elementi e dei presupposti di base che possono, eventualmente, dar luogo all’attivazione della procedura di riequilibrio del PEF.

Ulteriori elementi di approfondimento delle Linee guida riguardano l’analisi di convenienza delle PA nel ricorrere agli strumenti di partenariato pubblico privato in luogo dell’appalto tradizionale (stima del Value for money) e le indicazioni, facendo propri i principi indicati dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto, circa la redazione ed i contenuti del piano economico-finanziario.

Linee Guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi (pdf - 2,65 MB)

Schema di Convenzione standard sul PPP - Consultazione pubblica del MEF

Nel corso di un convegno - tenutosi a Roma il 24 novembre 2015 – sono stati presentati i risultati dei primi due anni di lavoro del Gruppo inter-istituzionale coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (1) per la stesura di una convenzione standard sul partenariato pubblico-privato e per la definizione del set informativo sul partenariato.

Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale ha definito e reso pubblico sul sito del MEF la seguente documentazione:

  1. uno Schema standard di Convenzione di concessione di progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche; come precisato nel comunicato stampa, mediante lo schema di intende “definire uno strumento di riferimento, agli operatori pubblici e privati, in grado di disciplinare i rapporti contrattuali in modo bilanciato e di assicurare una corretta allocazione dei rischi tra le parti. Il lavoro in esame mette a disposizione delle AP un modello contrattuale orientativo che consenta alle stesse di mantenersi nell’ambito di formule applicative corrette ai fini della finanza pubblica e che, al contempo, tenga in considerazione alcune delle condizioni ordinariamente richieste per favorire il finanziamento di opere pubbliche o di pubblica utilità con capitali privati”. Si precisa che il documento è in consultazione pubblica dal 30 novembre 2015 al 29 febbraio 2016 - www.mef.gov.it/focus/article_0017.html.
  1. un set informativo specifico sulle operazioni di PPP che copre tutte le fasi dell’opera, dallo studio di fattibilità alla fase di gestione dei servizi.

Lo Schema di Convenzione nasce come contratto standard di PPP di concessione di costruzione e gestione principalmente di opere a tariffazione sulla PA (art. 143, comma 9 del Codice), ma può - con i dovuti adattamenti - essere adeguato ad altre tipologie contrattuali di Partenariato.

Nel citato comunicato stampa si precisa inoltre che “Tali elementi - integrati nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - intervengono a colmare il gap informativo esistente nel nostro Paese sul partenariato, ma allo stesso tempo costituiscono uno strumento di supporto alle AP nel percorso decisionale e in quello di attuazione del contratto”.

  (1)        Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale sul PPP è coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed è composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica – Struttura tecnica di supporto al NARS e Unità Tecnica Finanza di Progetto, dell’ISTAT - Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche - Direzione Centrale della Contabilità Nazionale, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - IFEL Fondazione. Il Gruppo di Lavoro si è avvalso della collaborazione di SDA Bocconi e di e di altri esperti.

Schema Convenzione Standard - nov 2015 (pdf - 1,07 MB)

Progetti di Partenariato Pubblico Privato

Nella Provincia autonoma di Trento e nei suoi enti strumentali vi è stata la valutazione e la realizzazione di vari progetti di Partenariato Pubblico Privato (PPP).
Sono state condotte analisi di fattibilità e di valutazioni economico-finanziarie in vari settori d’interesse del settore pubblico provinciale quali: la sanità (come ospedali e case di riposo); collegamenti stradali; edilizia e risparmio energetico; iniziative turistiche nuove o di rilancio delle esistenti; produzione di energia da fonti rinnovabili; impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ecc. Ciò sia con riferimento a grandi opere d’interesse provinciale che a progetti di livello locale.
In tale contesto, sono stati avviati alcuni importanti progetti di PPP idonei a contribuire allo sviluppo locale come il coinvolgimento di capitali privati per l’avvio dell’operatività di fondi disciplinati dal Testo Unico della Finanza: il Fondo Strategico per il Trentino-Alto Adige ed il Fondo Immobiliare per l’Housing Sociale Trentino.
Il Fondo Strategico per il Trentino-Alto Adige (

), istituito nel dicembre 2014, ha la finalità di finanziare progetti di sviluppo principalmente a favore delle piccole e medie imprese operative nel territorio regionale; il progetto rappresenta uno dei principali esempi di collaborazione delle due Province di Trento e Bolzano.
Il Fondo Immobiliare per l’Housing Sociale Trentino (

), istituito nell’ottobre 2013, ha l’obiettivo di finanziare la realizzazione di 500 alloggi a canone moderato nei comuni ad alta densità abitativa del territorio provinciale.
- ovvero nella riduzione degli impieghi a favore dei settori produttivi da parte del sistema bancario - e nasce dall’esigenza, favorita anche dalla normativa nazionale, di trovare canali alternativi al finanziamento bancario a favore delle imprese. La deliberazione della Giunta regionale n. 184 del settembre 2013 ha definito le linee guida per la nascita di un fondo mobiliare chiuso, riservato a investitori qualificati, denominato Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige (FSTAA), in attuazione della Legge regionale n. 8/2012.

Il FSTAA, il cui ammontare minimo del FSTAA, è di 200 milioni di Euro e sarà articolato in due comparti (Trento e Bolzano), ciascuno con dotazione minima di 100 milioni di euro, derivanti da risorse delle due Province autonome (75 milioni di euro ciascuna) e da risorse di Laborfonds per complessivi 50 milioni di euro da destinare pro quota a ciascun comparto. Al Fondo possono aderire tutti gli altri fondi di previdenza locali al fine di orientare i flussi di risparmio generati dal sistema locale verso investimenti strategici per lo sviluppo del territorio. Il Fondo è aperto alla partecipazione di altri finanziatori privati.

Le risorse del FSTAA sono destinate principalmente al sostegno di piccole e medie imprese mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’adesione ad altre iniziative di finanziamento (mini-bond, project bond, cambiali finanziarie, cartolarizzazioni, ecc.) promosse da imprese aventi sede legale e/o operanti nella Regione, dotate di una buona solidità patrimoniale, di un’adeguata redditività attuale e/o prospettica e di un significativo potenziale di creazione del valore. Il FSTAA, la cui durata è stabilita in 10 anni, ha il compito di sostenere la crescita di realtà innovative e con prospettive di crescita anche con riferimento al sistema economico locale, immettendo nell’economia risorse aggiuntive per superare la dipendenza delle imprese dal sistema bancario.

Di seguito le principali tappe per il lancio del Progetto:

-  Strutturazione progetto e documentazione di gara:  il 9 gennaio 2014 le due Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Trentino-Alto Adige, Cassa del Trentino S.p.A. e Alto Adige Finance S.p.A. (società in-house della Provincia di Bolzano) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che ha previsto, tra l’altro, la costituzione di un Gruppo di lavoro a livello regionale per lo studio del progetto.

-  Bando di gara europeo: la Regione, sulla base di quanto sviluppato dal Gruppo di lavoro, ha indetto la procedura aperta comunitaria per la selezione della SGR con bando pubblicato il 3 maggio 2014 sulla GUUE (2014/S 086-150713) ;

-  Contratto tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige e Finint Sgr: in data 18 novembre 2014 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario della gara ovvero Finint;

-  Istituzione del FSTAA: in data 19 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. ha approvato il Regolamento ed ha istituito il FSTAA

In allegato il dettaglio dei principali investimenti e quotisti del FSTAA:   

Principali investimenti e quotisti del FSTAA - lug18_ (pdf - 272,36 kB)    

Ulteriori informazioni sul FSTAA sono reperibili al seguente link:

http://www.fondostrategicotaa.it/

FHST – 500 alloggi a canone moderato

Il Fondo Housing Sociale Trentino (FHST) nasce dall’esigenza di affrontare il problema del disagio abitativo in Trentino. Con il termine Housing sociale viene identificata l’offerta di alloggi e servizi con connotazione sociale a favore di coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato. Il fenomeno che giustifica interventi di Housing Sociale è definito come disagio abitativo: l’esigenza di alloggi a canone o costo d’acquisto agevolato trae origine sia dal fenomeno dell’atomizzazione dei nuclei familiari sia dal progressivo ridursi del potere d’acquisto delle famiglie rispetto ai prezzi degli immobili, fenomeno più marcato in Italia anche se in passato mitigato dall’alta percentuale di alloggi in proprietà.  Oggi la crisi economica e le restrizioni del sistema bancario stanno facendo emergere marcatamente una situazione di ritardo che può tradursi in forti tensioni sociali. La situazione di stallo del mercato immobiliare, la contrazione del credito bancario e la crisi del mercato del lavoro non possono che acuire il fenomeno del disagio abitativo soprattutto nei confronti dei giovani e giovani coppie, già colpiti dal fenomeno della precarietà dei rapporti di lavoro oltre che di anziani, immigrati ecc.

A livello nazionale i riferimenti normativi sono l’art. 11 del “Piano casa” (Dl. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008) che prevede il lancio di un piano nazionale di edilizia abitativa” ed il conseguente DPCM 16.07.2009 che approva il “Piano nazionale di edilizia abitativa” che individua tra gli strumenti la “costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l’acquisizione e la realizzazione di  immobili per l’edilizia residenziale”.

Il piano casa nazionale del giugno del 2008 trova corrispondenza a livello provinciale nell’art. 4 bis della Lp. n. 15/2005 che ha dato l’avvio ad uno studio di fattibilità concretizzatosi nel 2012 con il bando per la selezione delle Società di Gestione per il Risparmio (SGR) per la realizzazione di 500 alloggi a canone moderato, aggiudicato nel 2013 al RTI formato da Pensplan Invest Sgr e Finint Sgr, con avvio dell’operatività del Fondo dal dicembre 2013.

Ulteriori informazioni sul FHST e sui bandi per l’assegnazione degli alloggi sociali gestiti dagli enti locali (Comunità di Valle e Comune di Trento) sono reperibili al seguente link:

 http://www.housingsocialetrentino.it

Il project financing

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha introdotto per la prima volta in modo organico nel nostro ordinamento, l’istituto del Partenariato Pubblico-Privato, quale forma sinergica tra gli interessi pubblici e privati con lo scopo di finanziare, costituire e gestire opere infrastrutturali o fornire pubblici servizi.

Nonostante le nuove definizioni di cui all’art. 3 del Nuovo codice non contemplino in maniera specifica le singole fattispecie rientranti nel concetto di partenariato, esse risultano elencate all’art. 180, comma 8, indicando, tra queste, il project financing.

Il project financing è disciplinato dagli artt. 152-160 del Codice dei contratti, con il quale si designa una specifica modalità per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici nell’ambito di operazioni economico-finanziarie ad elevato rischio economico-imprenditoriale e fondate su un globale coinvolgimento di capitali privati.

Il project financing può essere utilizzato sia per le concessioni di lavori che per quelle di servizi. L’introduzione dell’istituto nel settore dei contratti pubblici consente di sollevare la Pubblica Amministrazione, in tutto o in parte, dal rischio e dagli oneri relativi al finanziamento dell’opera o del servizio da realizzare, affidando al settore privato la predisposizione e la concretizzazione del progetto, nonché la gestione dell’opera o del servizio finale, incentivandone, al contempo, il livello di efficienza ed assicurandone la piena utilizzazione commerciale.

Sotto il profilo procedimentale, rispetto alla previsione contenuta nel codice dei contratti pubblici del 2016, il Nuovo codice ha eliminato due delle quattro procedure precedentemente previste e mantenuto soltanto le seguenti:

  1. la c.d. procedura a gara unica sostanzialmente coincidente con quella già contemplata all’art. 153, commi 1-14, del D.Lgs. n. 163/2006;
  2. quella da iniziativa privata per opere fuori programmazione in precedenza contemplata al comma 19 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell’attuale sistema, risultano essere state eliminate:

  1. la procedura a c.d. doppia gara (disciplinata dal comma 15 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006) ;
  2. quella attivabile dall’operatore economico in caso di inerzia dell’amministrazione rispetto agli investimenti inseriti all’interno dell’elenco annuale (commi 16-18 dell’art. 153).

Quanto alla prima delle due procedure, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano un bando per un intervento previsto negli elenchi annuali, ponendo a base di gara uno studio di fattibilità. Gli aspiranti promotori presentano offerte corredate da un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario e della specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nominato il promotore, le Amministrazioni pongono in approvazione il progetto. Qualora si rendano necessarie modifiche, il promotore è onerato a procedervi prima della (e come condizione per la) stipula della convenzione. In caso contrario, le Pubbliche Amministrazioni possono scorrere la graduatoria sino al primo concorrente che intende uniformarsi al progetto (e alla proposta) del promotore, accettando le modifiche richieste e poste quali condizioni per la stipula della convenzione.

La seconda procedura,prevista all’art. 183, comma 15, del Nuovo codice, ricalca quella prevista al comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006. L’ottica legislativa è rimasta la medesima: stimolare, nell’attuale periodo di crisi economica, l’approvvigionamento di capitali privati nel settore della realizzazione delle opere e infrastrutture pubbliche.

La procedura prevede, dunque, che gli operatori economici possano presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non ancora inserite in programmazione.

La proposta deve contenere:

  • un progetto di fattibilità;
  • una bozza di convenzione;
  • un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito (o da società di servizi presso lo stesso) iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari (comprensivo anche delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità e di quelle sostenute per la predisposizione delle offerte).

Le Pubbliche Amministrazioni hanno un periodo di tre mesi per vagliare il pubblico interesse della proposta. In questa fase, il soggetto pubblico può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione e come condizione per il riconoscimento del pubblico interesse della proposta medesima.

In caso di esito positivo della valutazione, il progetto preliminare è inserito negli strumenti di programmazione e posto in approvazione. Una volta concluso il procedimento amministrativo di approvazione, il progetto è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la qualifica di promotore. In tale fase di gara può essere fatta richiesta ai concorrenti, ivi compreso il promotore, di presentare eventuali varianti progettuali. Confermando l’impostazione del precedente codice dei contratti pubblici, anche il Nuovo codice prevede il diritto di prelazione a favore dell’originario promotore e del diritto (qualora quest’ultimo decida di non esercitare la prelazione) al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta.

Torna all'inizio