Incentivi mobilità elettrica in compensazione fiscale per le piccole e medie imprese
Le nuove modalità di incentivo in compensazione fiscale, per l’acquisto di autoveicoli o motoveicoli aziendali elettrici nonché autoveicoli ibridi plug-in, ibridi e/o ad alimentazione alternativa e sistemi di ricarica rivolti alle piccole e medie imprese sono state definite a fine maggio 2021 (deliberazione della Giunta Provinciale n. 915 del 28 maggio 2021).
Questi i principali assetti del nuovo quadro di agevolazione, che entrerà in vigore presumibilmente ad inizio autunno, con la modifica della piattaforma dedicata per la richiesta di contributo:
1. non agevolabilità dei mezzi elettrici o plug in acquistati dall’imprenditore per trasporto persone ad uso proprio
Il nuovo quadro agevolativo non prevede più, salvo casi specifici per alcune attività ben individuate, l’ammissibilità per i mezzi utilizzati per trasporto persone ad uso proprio. Ne consegue che non sono più ammissibili gli acquisti aziendali di automezzi elettrici anche per utilizzo personale.
Questo tipo di acquisto dovrà eventualmente essere orientato nella misura specifica prevista per l’incentivazione della mobilità elettrica destinata ai soggetti privati (quindi non alle imprese), descritto nella pagina dedicata (come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 863 del 28 maggio 2021).
2. Requisiti del soggetto richiedente
I soggetti beneficiari (link alla pagina di dettaglio) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere una unità operativa nel territorio provinciale;
- non avere in corso procedure concorsuali;
- non essere considerati in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. Iniziative ammissibili ad agevolazione
Investimenti per l’acquisto di autoveicoli aziendali elettrici, ibridi plug-in, ibridi o ad alimentazione alternativa o motoveicoli aziendali elettrici con almeno tre ruote incrementativi del parco veicoli o sostitutivi di altri veicoli appartenenti alle classi ambientali euro 0, 1, 2 o 3 rottamati o euro 4 o 5, di proprietà del soggetto richiedente o in leasing da almeno 5 anni nonché investimenti per l’acquisto di sistemi di ricarica. La sostituzione e l'incremento del parco veicoli non sono obbligatori per le attività di cui al punto 13.1.2, comma 3, (TAXI, NCC, AGENTI COMMERCIO, ASSICURAZIONE E PROMOTORI FINANZIARI) e per “altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007)”.
4. Spese ammissibili ad agevolazione
Le spese per l’acquisto di autoveicoli, inclusi gli autoveicoli elettrici, autoveicoli ibridi e ibridi plug-in, motoveicoli elettrici con almeno tre ruote nonché gli autoveicoli ad alimentazione alternativa sono ammissibili ad agevolazione limitatamente alle seguenti tipologie:
a) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., inclusi autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale nonché motoveicoli elettrici aventi almeno tre ruote destinati al trasporto promiscuo o al trasporto di cose inclusi i trasporti specifici e per uso speciale;
b) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., inclusi autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, esclusivamente se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;
c) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto terzi a condizione che non siano destinati all’attività di trasporto su strada (codice 49.41 – ATECO 2007) ma ad altra attività per la quale è richiesto l’uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso stradale, ecc.);
d) autoveicoli, nonché motoveicoli elettrici, immatricolati per trasporto persone, con esclusione degli autocaravan, soltanto per lo svolgimento delle seguenti attività:
d.1 attività della scuola guida (codice 85.53 – ATECO 2007);
d.2 servizio turistico di bus-navetta nell’ambito delle attività di alloggio (codice 55 – ATECO 2007);
d.3 trasporto con taxi (codice 49.39.10 – ATECO 2007) e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 – ATECO 2007);
d.4 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 – ATECO 2007);
d.5 intermediari del commercio (codice 46.1 – ATECO 2007) limitatamente agli agenti o rappresentanti di commercio promotori finanziari (codice 66.19.21 – ATECO 2007), agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 – ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 – ATECO 2007);
d.6 trasporto di persone fruitrici dei servizi erogati dalle cooperative sociali;
d.7 attività di car sharing codice ateco 77.11 limitatamente agli autoveicoli elettrici utilizzati in tale attività.
5. Misura dell’agevolazione e limiti di spesa
spesa minima ammissibile:
Dimensione impresa | Investimenti mobiliari |
Fino a 10 addetti | 10.000,00 euro |
Oltre 10 e fino a 50 addetti | 40.000,00 euro |
Oltre 50 e fino a 250 addetti | 100.000,00 euro |
spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;
misura del contributo: 15% con le seguenti maggiorazioni per i veicoli indicati in tabella, in relazione alle diverse tipologie di alimentazione a zero e basse emissioni:
Acquisto con/senza rottamazione veicoli a zero/basse emissioni | Maggiorazione |
Acquisto motoveicolo elettrico con almeno tre ruote con rottamazione | + 1.500,00 euro |
Acquisto motoveicolo elettrico con almeno tre ruote senza rottamazione | + 1.000,00 euro |
Acquisto autoveicolo elettrico con rottamazione | + 3.000,00 euro |
Acquisto autoveicolo elettrico senza rottamazione | + 2.000,00 euro |
Acquisto autoveicolo ibrido o ibrido plug-in o alimentazione alternativa con rottamazione | + 2.000,00 euro |
Acquisto autoveicolo ibrido o ibrido plug-in o alimentazione alternativa senza rottamazione | + 1.000,00 euro |
La tabella maggiorativa non vale per gli investimenti per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici, immatricolati per trasporto persone (con esclusione degli autocaravan si veda punto 13.1.3 comma 8 lett.d) dei criteri) effettuati dalle seguenti attività:
- trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007);
- agenti o rappresentanti di commercio (codice 46.1 - ATECO 2007);
- promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007);
- agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007);
- sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007).
per i quali è stabilito il limite massimo di spesa ammissibile di euro 20.000,00 per autoveicolo, incrementato ad euro 30.000 nel caso di autoveicoli elettrici o motoveicoli elettrici con almeno tre ruote.
Come già detto, le suddette modifiche entreranno in vigore a seguito dell’implementazione della piattaforma informatica dedicata e pertanto dalla data che sarà indicata sul sito di RipartiTrentino .
Fino a tale data saranno applicati, per la materia specifica, i criteri approvati con deliberazione n. 1973 del 27 novembre 2020, così come modificati dalla deliberazione n. 285 del 27 febbraio 2021.